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Accordo di mediazione: titolo esecutivo per gli obblighi di fare e di non fare

InMediaLex • 21 gennaio 2025

Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare: art. 12 D.Lgs. n. 28/2010

L’accordo di mediazione, in base all’art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010, rappresenta un titolo esecutivo idoneo anche per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, a condizione che sia sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.

Vediamo di seguito in cosa consiste, come è disciplinata e quali sono le modalità di esecuzione specifica per questa tipologia di obblighi.


Obblighi di fare e non fare: la disciplina codicistica

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare si riferisce a una modalità di esecuzione in forma specifica che consente al creditore di ottenere l’adempimento della prestazione concordata con l’altra parte.

La disciplina di questi obblighi è contenuta sia nel codice civile sia nel codice di procedura civile:

Articolo 2931 c.c.: in caso di inadempimento di un obbligo di fare, il creditore può ottenere che l’obbligo venga eseguito a spese del debitore, seguendo le forme previste dal codice di procedura civile.

Articolo 2933 c.c.: in caso di inadempimento di un obbligo di non fare, il creditore può chiedere la distruzione, a spese del debitore, di quanto è stato fatto in violazione dell’obbligo. Se la distruzione è impossibile o dannosa per l’economia nazionale, il creditore ha diritto al risarcimento del danno.


Regole procedurali per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare

Dal punto di vista procedurale, l’articolo 26 del codice di procedura civile stabilisce che la competenza è del giudice del luogo in cui deve essere eseguito l’obbligo previsto dall’accordo.

La disciplina procedurale specifica è contenuta nel titolo IV del codice di procedura civile (articoli 612-614 c.p.c.), che regola le modalità di esecuzione:

Articolo 612 c.p.c.: chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna (o di un accordo di mediazione) relativa a un obbligo di fare o di non fare deve notificare il precetto e presentare ricorso al giudice dell’esecuzione. Il giudice, sentita la parte obbligata, emette un’ordinanza che:

-Stabilisce le modalità di esecuzione.
-Designa l’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione
-Individua le persone responsabili del compimento o della distruzione dell’opera.

Articolo 613 c.p.c.: l’ufficiale giudiziario, ove necessario, può richiedere l’assistenza della forza pubblica e, in caso di difficoltà, rivolgersi al giudice per ottenere disposizioni integrative tramite decreto.

Articolo 614 c.p.c.: al termine o nel corso dell’esecuzione, la parte istante può presentare al giudice una nota delle spese anticipate, vistata dall’ufficiale giudiziario, per ottenere un decreto ingiuntivo. Il giudice emette il decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c., qualora le spese siano ritenute giustificate.


Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e misure di coercizione indiretta

In passato, si riteneva che l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare fosse applicabile solo alle prestazioni fungibili, cioè quelle eseguibili da soggetti diversi dall’obbligato originale con pari soddisfazione del creditore.

Questa limitazione è stata superata dalla Legge n. 69/2009, che ha introdotto con l’art. 614-bis c.p.c. una misura coercitiva indiretta, ampliando le possibilità di tutela per il creditore. Tale disposizione consente di ottenere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, rafforzando l’efficacia dell’esecuzione anche per le obbligazioni infungibili.
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