L’articolo 12 prevede due scenari principali per il riconoscimento dell’efficacia esecutiva all’accordo di mediazione:
Accordi sottoscritti dalle parti con l’assistenza degli avvocati
Se le parti partecipano alla mediazione con i loro avvocati e l’accordo è sottoscritto da tutti (anche mediante firma digitale o elettronica qualificata in caso di mediazione telematica), l’accordo costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati devono inoltre attestare che l’accordo non violi l’ordine pubblico o norme imperative.
Dopo queste formalità, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto, l’atto preliminare notificato al debitore per invitarlo all’adempimento volontario. In caso di mancato adempimento, il creditore può:
-Procedere all’espropriazione forzata.
-Avviare l’esecuzione per consegna o rilascio.
-Attivare l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.
Iscrivere ipoteca giudiziale a garanzia del diritto di credito.
Accordi non sottoscritti dagli avvocati
Se l’accordo è firmato solo dalle parti, esso necessita di omologa da parte del Presidente del Tribunale per acquisire efficacia esecutiva. L’omologa viene concessa previa verifica della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
In caso di controversie transfrontaliere disciplinate dall’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE, le regole restano le stesse, ma la competenza per l’omologa spetta al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’accordo deve essere eseguito.
Una volta omologato, l’accordo diventa titolo esecutivo e può essere utilizzato per:
-Avviare l’esecuzione forzata, anche in forma specifica.
-Iscrivere ipoteca giudiziale a tutela del diritto di credito.
Conclusioni
Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia rendono l’accordo di mediazione uno strumento ancora più efficace e flessibile per garantire l’adempimento degli obblighi previsti, offrendo una tutela immediata e diretta ai creditori, soprattutto quando le parti sono assistite dai propri avvocati durante la mediazione.