In una recente pronuncia (sentenza n. 1889/2024), il Tribunale di Cosenza ha ribadito un principio chiave: affinché una domanda giudiziale sia procedibile nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, quest'ultima deve essere avviata entro l'udienza di rinvio stabilita dal giudice. Tale sentenza affronta nello specifico una controversia riguardante contratti bancari, in cui l'avvio intempestivo della mediazione ha portato alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Contratti Bancari e Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Il caso trae origine da un'opposizione presentata dai convenuti a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, per una somma di €9.172,70. Gli avversari non solo hanno contestato la validità del decreto, chiedendone la revoca, ma hanno anche sollecitato il Tribunale affinché accertasse la prescrizione del diritto alla base dell'ingiunzione. Il credito in questione era stato successivamente ceduto, e le parti creditrici cessionarie hanno chiesto conferma del decreto ingiuntivo, opponendosi alle richieste avverse.
Durante il procedimento, nella seduta del 12 marzo 2024, la difesa degli avversari ha eccepito la tardività dell'avvio della mediazione obbligatoria da parte dell'altra parte. Tale contestazione è divenuta centrale, poiché il mancato avvio della mediazione nei tempi previsti ha avuto un impatto decisivo sull'esito del giudizio.
L'importanza del tempismo nella procedura di mediazione
La legge italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, prevede la mediazione come una condizione di procedibilità per determinate materie, tra cui i contratti bancari. Per soddisfare tale requisito, la parte onerata deve iniziare la mediazione entro la data dell'udienza di rinvio stabilita dal giudice, soprattutto quando emerge l'esigenza della mediazione in corso di causa.
Nel caso esaminato, il giudice ha riscontrato che la mediazione non era stata promossa nel periodo compreso tra l'udienza del 4 dicembre 2023 e quella successiva del 12 marzo 2024. Nonostante la parte opposta avesse richiesto un rinvio per produrre documentazione relativa alla mediazione, il il giudice ha rilevato che l'istanza di mediazione era stata presentata solo il 12 marzo 2024, alle ore 12:53, quindi dopo la chiusura del verbale d'udienza.
Improcedibilità della Domanda per Ritardo nell'Avvio della Mediazione
La sentenza del Tribunale di Cosenza chiarisce che l'avvio tardivo della mediazione da parte della parte opposta ha comportato una dichiarazione di improcedibilità. A nulla sono valse le argomentazioni sull'avvio della mediazione in ritardo: secondo il Tribunale, la richiesta di mediazione presentata dopo l'orario dell'udienza fissata equivale a un mancato avvio nei tempi stabilità.
Il giudice ha anche richiamato quanto disposto dalla Cassazione: la condizione di procedibilità non dipende dal rispetto del termine di 15 giorni per l'avvio della mediazione ma dal rispetto del termine stabilito dal giudice. Nel caso in questione, alla data fissata per la verifica dell'avvio della mediazione, l'opposizione non aveva adempiuto all'onere di avvio, esponendosi quindi alla dichiarazione di improcedibilità.
Conclusione
Questa sentenza mette in luce l'importanza di rispettare i tempi per l'avvio della mediazione obbligatoria, nonché la necessità per le parti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del giudice in merito ai termini stabilità. L'onere di promuovere la mediazione entro la scadenza fissata è a carico della parte onerata, e ogni ritardo può condurre, come in questo caso, alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.