Blog Post

Improcedibilità della Domanda in Mancanza di Mediazione: Pronuncia del Tribunale di Arezzo

InMediaLex • 18 novembre 2024
Il Tribunale di Arezzo ha recentemente confermato un principio fondamentale in materia di mediazione: qualora il giudice disponga l'esperimento del procedimento di mediazione, l'assenza di questo passaggio rende improcedibile la domanda giudiziaria. In un recente caso, tale omissione ha comportato non solo l'improcedibilità della domanda, ma anche la condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali.

Il Caso e l'Ordinanza del Giudice
Nel corso del processo, il giudice ha stabilito che le parti dovessero avviare un procedimento di mediazione facoltativa, assegnando alla parte attrice il compito di attivare il procedimento entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Tuttavia, nessuna delle parti ha provveduto ad avviare la mediazione. Inoltre, la parte attrice non si è nemmeno presentata alla prima udienza fissata.

La Pronuncia del Tribunale di Arezzo
Nella decisione, il Tribunale ha richiamato l'articolo 5 quater, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, che prevede la possibilità per il giudice, fino alla precisazione delle conclusioni, di disporre un tentativo di mediazione con un'ordinanza motivata. Questo stesso articolo pubblicato che la mediazione ordinata dal giudice rappresenta una condizione di procedibilità per la domanda giudiziaria. Ai sensi del comma 3, infatti, la mancata attivazione della mediazione determina l'improcedibilità della domanda.
Sulla base di queste premesse, il Giudice Unico (GU) ha sottolineato nella sua sentenza che “le parti dovevano esperire il tentativo facoltativo di mediazione con impulso a carico della parte attrice entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Nel caso in esame, la parte attrice non solo non ha fornito la prova dell'avvio della mediazione, ma ha omesso di comparire alla prima udienza fissata”. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta, conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 quater del D.Lgs. N. 28/2010.

Le Conseguenze della Dichiarazione di Improcedibilità
Il Tribunale ha poi chiarito che la dichiarazione di improcedibilità comporta l'impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione. La procedura si conclude quindi senza entrare nella sostanza delle ragioni avanzate dalla parte attrice. Di fatto, l'improcedibilità blocca l'esame della domanda in rito e pone termine al giudizio.

Condanna alle Spese di Lite
Il Tribunale ha infine condannato la parte attrice a rifondere le spese processuali, rilevando che quest'ultima, avendo omesso di rispettare l'onere procedurale disposta dal giudice, ha reso necessario l'intervento dell'altra parte, costringendola a sostenere delle spese evitabili. Tale condanna rappresenta un ulteriore ammonimento per le parti che intraprendono azioni legali senza ottemperare agli obblighi procedurali richiesti, rischiando così di vedersi precluso l'accesso alla giustizia sul piano del merito.
In sintesi, il provvedimento del Tribunale di Arezzo riafferma l'importanza del rispetto della procedura di mediazione e sottolinea le conseguenze della mancata aderenza agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Share by: