La Corte, osservando dapprima che a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs n. 28/2010 anche il giudice dell’appello può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, anche a prescindere dallo svolgimento della mediazione obbligatoria in primo grado, nell’ordinanza in commenta rammenta alle parti che per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è necessaria la loro presenza personale.
Sulla presenza personale specifica che non potrà limitarsi ad una comparizione meramente formale, difatti la mancata o irrituale partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, obbligatoria o demandata dal giudice, incide sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello e può comportare la condanna al versamento quale sanzione di un somma corrispondente all’importo del contributo unificato.
Il Collegio napoletano infine, in un ottica di diffusione della cultura della mediazione e di sfoltimento del contenzioso, al fine di incentivare ulteriormente le parti a compiere un reale tentativo conciliativo, onera quest’ultime di informare la Corte dell’esito del procedimento mediante nota, da depositare unitamente a copia del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della successiva udienza, nella quale le parti potranno finanche relazionare circa la loro eventuale proposta conciliativa, così da consentire di valutare la condotta processuale ai sensi degli artt. 91 comma 1 e 96 comma 3 c.p.c.
Un siffatto provvedimento, in alcuni tratti audace, conferma la primaria importanza attribuita dalla giurisprudenza all’istituto della mediazione come strumento che, ove utilizzato in modo effettivo, può essere efficace per il miglioramento del sistema giudiziario.