Il Tribunale di Massa con la sentenza in commento n. 1030 del 9.11.2016, in adesione alla già corposa giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena, Sentenza 9 marzo 2012), rammentando che era stato preliminarmente esperito il procedimento obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, cui tutte e tre le parti avevano aderito, pur non raggiungendo un accordo conciliativo, ritiene sussistente una riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertata responsabilità dei convenuti, in forza del principio di causalità, e che di conseguenza le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione siano recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).
Il Giudice di Massa ha quindi condannato i convenuti soccombenti al pagamento delle “ spese di mediazione “, dovute in solido da ciascuna parte che aderisce alla mediazione, secondo l’importo indicato nella tabella allegata al decreto (art. 16, 3 comma, D.M. 18 ottobre 2010, n. 180).