Domanda procedibile solo se simmetrica rispetto alla mediazione
La domanda presentata in giudizio risulta improcedibile se non vi è una corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di mediazione e la richiesta avanzata in sede giudiziale. La funzione deflattiva della mediazione si realizza quando questa consente alla controparte di comprendere chiaramente l'oggetto del contendere fin dalla fase di mediazione. Tale obiettivo si raggiunge solo quando l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale contengono gli elementi essenziali, tra cui l’identificazione delle parti, dell'autorità competente (intesa come il giudice o altro organismo), l'oggetto della controversia e le motivazioni della pretesa. Questo principio è stato chiaramente stabilito dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 4515/2024.
Impugnazione della delibera condominiale
Un condomino ha avviato un procedimento per annullare o modificare alcune delibere condominiali che gli imponevano l'obbligo di contribuire alle spese relative alle unità invendute, in violazione dell'articolo 23 del regolamento condominiale, che esonera la società costruttrice da tali obblighi. Il condominio, in risposta, ha chiesto che tale clausola fosse dichiarata nulla per contrasto con il codice del consumo e per essere abusiva, chiedendo inoltre il rigetto della domanda del condomino attore.
Simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale: un requisito imprescindibile
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda del condomino ritenendola fondata. Tuttavia, la sentenza si distingue per il fatto che l’impugnazione della delibera condominiale è stata dichiarata improcedibile. La questione riguarda la materia condominiale, soggetta all'obbligo di mediazione preventiva in base all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010. In tale contesto, il Tribunale ha esaminato il contenuto dell’istanza di mediazione, verificando la simmetria con la domanda giudiziale. Ha sottolineato che vi sono elementi essenziali comuni tra l’istanza di mediazione e la domanda processuale, tra cui:
-l’indicazione dell’organismo di mediazione,
-la corretta identificazione delle parti coinvolte,
-la definizione dell'oggetto della controversia,
-le motivazioni della pretesa.
Il Tribunale ha evidenziato come il contenuto normativo previsto dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010 corrisponda sostanzialmente a quello indicato nell’articolo 125 c.p.c., che stabilisce i requisiti minimi per gli atti processuali. Pertanto, deve esserci una simmetria tra i fatti rappresentati nella mediazione e quelli esposti in giudizio.
Ostacoli alla funzione deflattiva della mediazione in assenza di simmetria
In sintesi, l’istanza di mediazione deve anticipare la domanda sul merito, introducendo gli elementi fattuali che saranno poi ripresi in giudizio. Questo ha due scopi principali:
- Consentire al meccanismo della mediazione di svolgere la sua funzione deflattiva.
- Consentire alla controparte di comprendere appieno la controversia e prendere una posizione adeguata.
Se la domanda processuale differisce, anche solo parzialmente, da quella formulata durante la mediazione, essa deve essere considerata una nuova domanda e valutata sotto il profilo della procedibilità.
Nel caso esaminato dal Tribunale, è emerso che l'istanza di mediazione era troppo generica, limitandosi a indicare come motivo la mancanza di un rapporto tecnico contrattuale per lavori ingenti e l'illegittimità di una delibera riguardante un fondo straordinario. Invece, nell'atto di citazione, il motivo dell'impugnazione era differente, incentrato sulla mancanza di potere dell'assemblea per aver deliberato su lavori relativi a parti private anziché condominiali.