, con la sentenza n. 2001 del 6 luglio 2024, ha chiarito che la richiesta di risarcimento per il danno subito da un condomino, caduto in una buca nel cortile condominiale, non rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Pertanto, non è necessaria la mediazione obbligatoria
per poter procedere con la richiesta di risarcimento.
Inoltre, il danneggiato non è obbligato a seguire la procedura di negoziazione assistita, poiché, secondo il giudice campano, “la controversia relativa ai danni da buca non è una causa di risarcimento legata alla circolazione di veicoli, poiché l'insidia stradale è connessa alla circolazione solo da un punto di vista occasionale, non di causalità diretta” (Cass. civ. n. 14564/2002).
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Torre Annunziata ha chiarito il corretto inquadramento giuridico della questione, respingendo la richiesta di risarcimento per danni fisici avanzata da un condomino che era caduto in una buca nel cortile del condominio, dove era presente un paletto di ferro reciso a livello del pavimento, probabilmente non visibile a causa di detriti e rifiuti nei dintorni.
Durante l'istruttoria, condotta dopo la regolare costituzione in giudizio sia dell'ente di gestione che della compagnia assicurativa per la responsabilità civile, è emersa una grave carenza probatoria da parte dell'attore.
Perché si possa configurare la violazione dell'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 del Codice Civile, e quindi la responsabilità oggettiva del condominio, il richiedente deve dimostrare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso e il nesso causale diretto tra il danno subito e l'oggetto di custodia. A differenza di quanto previsto dall'art. 2043 del Codice Civile, in questo caso non rileva la condotta del custode.
L'onere della prova e il caso fortuito
In questo contesto, il convenuto è tenuto a dimostrare con precisione l'esimente del caso fortuito, inteso come qualsiasi fattore esterno al proprio controllo che possa interrompere il nesso causale, compresi i fatti di terzi o il concorso di colpa del danneggiato stesso (Corte di Cassazione, n. 1106/2011; Corte di Cassazione, n. 20943/2022).
Il concorso di colpa del danneggiato
Un elemento particolarmente rilevante in questo caso è la consapevolezza del danneggiato riguardo alla potenziale situazione di pericolo, che può essere influenzata, ad esempio, dalla circostanza che il sinistro si è verificato in un luogo vicino alla residenza della persona danneggiata.
Sebbene questa consapevolezza non costituisca una vera e propria presunzione di conoscenza, rappresenta comunque un fattore che il giudice deve considerare nel bilanciare le esigenze di prevenzione e cautela, che sono fondamentali nella valutazione della responsabilità per le cose in custodia (Corte di Cassazione, n. 9437/2022).
La conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la familiarità dell'attore con il luogo dell'incidente, essendo residente nello stabile, avrebbe dovuto spingerlo a una maggiore diligenza nel percorrere l'area per evitare potenziali pericoli. Inoltre, è emerso che l'area in questione era ben illuminata dai lampioni situati sulla strada pubblica adiacente.
Pertanto, non è possibile configurare una situazione di insidia o trabocchetto, ossia un pericolo oggettivamente imprevedibile e soggettivamente non percepibile, che avrebbe potuto esonerare l'attore dalla corresponsabilità. Al contrario, essendo pienamente consapevole dei luoghi, l'attore avrebbe potuto evitare la caduta semplicemente camminando più lentamente o scegliendo un percorso alternativo.
Di conseguenza, la domanda di risarcimento è stata respinta, il risarcimento negato e l'attore condannato a rimborsare le spese legali a favore di entrambi i convenuti.