In ambito di mediazione, infatti, è essenziale che la parte partecipi personalmente al procedimento. Se ciò non è possibile, il rappresentante deve essere munito di una procura speciale sostanziale, come ribadito nella sentenza in oggetto. Questo requisito è fondamentale affinché la mediazione venga considerata valida, come confermato dalla giurisprudenza consolidata.
In assenza di tali condizioni, il procedimento di mediazione non può essere considerato validamente svolto, con conseguente improcedibilità delle domande e nullità degli atti connessi.
Nel caso in esame, in un procedimento di ingiunzione, il debitore aveva presentato opposizione e avviato il giudizio ordinario. In sede di appello, il creditore impugnava la decisione con cui il Giudice di pace aveva dichiarato nullo il procedimento di mediazione e revocato il decreto ingiuntivo, che disponeva il pagamento di 1.900 euro all'Organismo di mediazione presso il quale era stata effettuata la mediazione.
Il creditore sosteneva che la mediazione fosse valida, in quanto, pur essendo la parte assente, era stato presente un procuratore generale che aveva partecipato al procedimento. A suo avviso, il Giudice aveva commesso un errore nel confondere la rappresentanza processuale
(legale, con procura ad litem) con quella sostanziale
(di un procuratore generale).
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace. Il motivo della decisione risiedeva nell'accertata mancanza della partecipazione personale della parte o della sua delega specifica, ritenuta necessaria per partecipare alla procedura di mediazione.
La Corte di Cassazione ha ormai consolidato un orientamento che stabilisce come la mediazione obbligatoria (ex D.Lgs. n. 28/2010) richieda la presenza personale delle parti, assistite dai propri legali, o la sostituzione con un rappresentante munito di una procura speciale che includa poteri espliciti per trattare e risolvere la controversia.
La sentenza n. 8473/2019 della Cassazione ha chiarito che la rappresentanza in mediazione è una delega negoziale
(sostanziale) e non processuale, per la quale è necessaria una procura specifica. Nel caso in questione, la parte non aveva partecipato personalmente al procedimento di mediazione, e il rappresentante era munito solo di una procura generale, ritenuta insufficiente per soddisfare i requisiti richiesti.
Anche il difensore, sebbene dotato di procura ad litem, non aveva una procura speciale con poteri specifici per la mediazione. Inoltre, la domanda di mediazione era stata firmata esclusivamente dal legale della parte, senza una delega che conferisse esplicitamente il potere di presentare e gestire la procedura di mediazione.
Tale mancanza, secondo la giurisprudenza, comporta un vizio insanabile, che determina l'improcedibilità del procedimento di mediazione.
Si ribadisce, pertanto, l'indispensabilità della partecipazione personale o di un rappresentante munito di procura speciale, con l'indicazione esplicita dei poteri necessari per trattare la controversia. Per questi motivi, il Tribunale ha ritenuto corretto il giudizio di nullità della mediazione pronunciato dal Giudice di Pace.