Contesto del ricorso
Nel 2024, il Codacons aveva impugnato il suddetto decreto ministeriale, sostenendo che le nuove disposizioni avrebbero comportato un sensibile aumento dei costi per le parti coinvolte nella mediazione civile. In particolare, l'associazione contestava la soppressione del consenso ad entrare in mediazione, che, secondo la normativa precedente, permetteva alle parti di optare per l'uscita dalla procedura senza costi aggiuntivi. La riforma, nota come Riforma Cartabia, ha invece introdotto l'obbligo per il mediatore di tentare il raggiungimento dell'accordo già nel corso del primo incontro, con conseguente incremento dei costi per le parti.
Decisione del TAR
Il TAR del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso del Codacons, affermando che le nuove disposizioni non impediscono in alcun modo alle parti processuali il diritto di accesso al sistema giudiziario. Il Collegio giudicante ha sottolineato che le previsioni normative contestate sono coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e prive di vizi di incostituzionalità, in quanto mirano a un generale rafforzamento dell'istituto e della professionalità dei mediatori .
Inoltre, il TAR ha respinto la censura di illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del d.lgs. N. 28/2010 e ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché la nuova conformazione dell'istituto della mediazione civile risponde alle esigenze della normativa UE, offrendo una soluzione conveniente e rapida per comporre le controversie in materia civile e commerciale .
Valutazioni sulla mediazione civile
Il TAR ha definito la mediazione civile come uno strumento effettivo di composizione e ausilio delle controversie private, evidenziando come i mediatori siano ormai divenuti elementi indispensabili per fini deflativi e per il buon funzionamento del sistema giustizia. La mediazione non rappresenta un ostacolo al diritto di difesa, ma costituisce un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, durante il quale queste ultime possono trovare un accordo senza precludere la strada giudiziale .
La previsione della corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell'accordo, persegue proprio l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'utilità dell'istituto. Il TAR ha rilevato che i vecchi importi previsti dal precedente decreto ministeriale non erano mai stati aggiornati e che la quantificazione delle spese per la mediazione è proporzionata al valore della lite .
Conclusioni
La sentenza del TAR del Lazio conferma la legittimità delle nuove disposizioni sui costi della mediazione civile introdotte dalla Riforma Cartabia, respingendo le contestazioni del Codacons.
Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita alla mediazione come strumento efficace per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, in linea con le direttive europee e con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario italiano .