Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 25 novembre 2024, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda giudiziale a causa del mancato rispetto dei termini per l’avvio della mediazione obbligatoria, che doveva essere completata prima dell’udienza di rinvio fissata dal giudice.
Mediazione obbligatoria: rispetto dei termini
La mediazione obbligatoria, disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010, costituisce una condizione essenziale per l’accoglimento di alcune tipologie di controversie civili. Essa prevede che il tentativo di conciliazione venga avviato e, preferibilmente, completato entro specifici termini. Nel caso in esame, il giudice aveva incaricato le parti di avviare la mediazione, ma entrambe hanno ritardato nell’adempimento. In particolare, l’attrice ha presentato la richiesta di avvio della mediazione solo tre giorni prima dell’udienza, ben quattro mesi dopo la prima sollecitazione. Questo ritardo ha impedito l’effettivo svolgimento dell’incontro con il mediatore nei termini previsti.
Secondo la normativa, il procedimento di mediazione deve concludersi utilmente entro tre mesi dall’avvio, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti. In questo caso, il termine è stato ampiamente superato, con la conseguente violazione della condizione di procedibilità della domanda. La sentenza sottolinea che la semplice presentazione tardiva dell’istanza non può sanare una decadenza già verificata. Il giudice ha ribadito che la mediazione deve concludersi utilmente prima dell’udienza di rinvio, in linea con precedenti giurisprudenziali (Cass. 40035/2021 e Tribunale di Roma, 1 luglio 2024), per garantire una gestione efficace dei tempi processuali e l’eventuale raggiungimento di un accordo conciliativo.
Rimessione in termini: presupposti e limiti
L’attrice aveva richiesto un rinvio dell’udienza, che può essere interpretato come una richiesta di rimessione in termini. Tuttavia, la rimessione in termini presuppone una decadenza incolpevole, ossia situazioni in cui l’inadempimento non è imputabile alla parte. In questo caso, l’attrice non ha fornito motivi sufficientemente gravi o giustificazioni valide per il ritardo nell’avvio della mediazione. Pertanto, il giudice ha respinto la richiesta.
Declaratoria di improcedibilità: effetti
La dichiarazione di improcedibilità si estende anche agli effetti provvisori della causa. In particolare, il giudice ha revocato l’ordinanza di rilascio dell’immobile emessa ex art. 665 c.p.c., sottolineando la natura provvisoria e non definitiva del provvedimento. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che l’ordinanza di rilascio, priva di una conferma nella sentenza di merito, decade con il processo, non potendo produrre effetti autonomi al di fuori di esso.
Infine, il giudice ha deciso di compensare le spese processuali tra le parti. La convenuta aveva presentato una domanda riconvenzionale, anch’essa dichiarata improcedibile per il mancato svolgimento della mediazione. Tale reciproca improcedibilità ha giustificato la decisione di non gravare una parte delle spese processuali dell’altra.